Nuovo limite all’uso del contante dal 1° luglio 2020

Gentili lettori, vi ricordiamo che il Decreto fiscale 2020, ha previsto che, a decorrere dal 01 luglio 2020, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Di fatto, il precedente limite di trasferimento libero di 2.999 euro dal prossimo 1° luglio sarà ridotto a 1.999 euro. Teniamo a precisare che la stessa norma ha previsto l’ulteriore riduzione a 999 euro a partire dal 01 gennaio 2022.

È possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore ai limiti, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione.

In tale ipotesi, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.

Nel dettaglio il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente:

tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha chiarito alcuni aspetti su come i limiti operano e, più in generale, sull’ambito applicativo della norma.

Uno dei primi dubbi chiariti concerne l’esatta interpretazione della locuzione “soggetti diversi”, utilizzata nella disposizione.

In proposito, il MEF ha affermato che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio, in caso di trasferimenti intercorsi tra:

– due società;

– il socio e la società di cui questi fa parte;

– società controllata e società controllante;

– legale rappresentante e socio;

– due società aventi lo stesso amministratore;

– una ditta individuale e una società,

nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Un altro chiarimento ha interessato l’avverbio “complessivamente” contenuto nel comma 1 dell’art. 49 che, secondo il Ministero, va riferito al valore da trasferire.

Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale).